Referendum
referendum: istituto, mediante il quale si conferisce al popolo o, meglio, al
corpo elettorale che lo rappresenta, il potere di promuovere, approvare o
respingere una legge formale o un determinato procedimento di enti attacchi si.
I referendum si differenzia dal plebiscito, istituto affine, col quale il popolo
si pronuncia affermativamente o negativamente per un determinato fatto di
supremo interesse per il suo venire, quale l'annessione, l'incorporazione di un
altro Stato, l'adozione di una forma di governo, eccetera.
La natura giuridica del referendum è discussa. Seguendo il Rousseau, per cui la
legge non ratificata dal popolo è viziata di nullità, il referendum considerato
come una ratifica. Questa dottrina presuppone l'esistenza di un rapporto di
mandato fra i membri del Parlamento il popolo, mandato sottoposto al controllo
popolare.
Una tale dottrina è stata dimostrata errata; errata né quindi la
conseguenza. Il referendum fu considerato un atto di approvazione, ma questo
presuppone un atto giuridicamente perfetto, la cui esecuzione subordinata
all'approvazione: il referendum è, invece, condizione dell'esistenza
dell'atto stesso. Da altri il referendum fu considerato come espressione
della volontà organica del popolo; ma il popolo non è che un'astrazione e la
volontà che si manifesta è volontà imputabile esclusivamente allo Stato.
Altra dottrina riconosce che il referendum è costituisce una manifestazione
di volontà dello Stato, necessaria, negli ordinamenti che l'accolgono, per
la perfezione dell'atto legislativo, che è atto complesso, risultante dalla
fusione della volontà di più organi distinti. Questa dottrina si manifesta
corrispondente ai diversi ordinamenti ammettono questo istituto.
Il referendum non può essere obbligatorio o facoltativo quando sia
promosso o dal capo dello Stato o da frazioni più o meno larghe del corpo
elettorale. Istiga tutto d'aspirazione prevalentemente democratica. Larga
applicazione del diritto federale svizzero, sia materia costituzionale,
nella quale obbligatorio, sia materia legislativa, nella quale facoltativo.
In Germania il referendum ha raccolto nella costituzione di Weimar, ma
sono facoltativo in casi determinati, per decisione del presidente del
Reich.
il referendum, quando abbia una larga applicazione, pare una forma semi
diretta di governo popolare, e ne costituisce, con l'iniziativa popolare,1
dei tratti caratteristici. È assai vicino, per la finalità che si propone,
il plebiscito e al veto popolare; ma in porta, quando sia
predatorio,1'eccessiva complessità del meccanismo di formazione della Lecce.
Perciò, in grandi Stati non può essere ammesso in particolare vale, ad
esempio costituzionali. Se facoltativo, su richiesta di un organo
quale il capo dello Stato di frazioni del corpo elettorale, rivela uno stato
di crisi che può essere ancora cavato dalla stessa campagna letterale.
Non sembra compatibile con il sistema parlamentare di governo in quanto
ribellerete uno stato di conflitto fra diversi organi, in tal sistema
debbono procedere in armonia. Per alcuni, le elezioni generali, in quanto
decidono di un dato l'indirizzo di governo, costituirebbero un istituto, le
cui finalità sarebbero assai prossima quelle referendum. Ma le differenze
sono tuttavia sostanziali in quanto le elezioni generali decidono di un
indirizzo di governo alla cui attuazione sarà regolata successivamente;
decidono, cioè, di una tendenza, mentre il referendum si applica a questioni
concrete. Le elezioni generali del plebiscito non determinano la
sostituzione del corpo elettorale agli organi tecnici e responsabili del
governo al Parlamento, come avviene con referendum.
Tratto da Enciclopedia Treccani.
Art. 75 della Costituzione Italiana: il referendum.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. |