Elezioni
Elezioni (latino
electio, da eligio, <<scelto>>). Etimologicamente elezioni significa scelta. Nel
linguaggio politico significa più precisamente il procedimento mediante il quale
si designano le persone chiamate a rappresentare una collettività, cioè
manifestare una volontà e a dispiegare un’attività, che sono giuridicamente
valutate come proprie della collettività stessa. In questo senso, la
rappresentanza e l’elezione, prescindono dalle diversissime modalità delle loro
attuazioni, sono di tutti i tempi e di tutti paesi.
Nelle prime età all’elezione si attuò verosimilmente senza
regole precise. Gli uomini atti alle armi, che furono originariamente i soli
elettori, si scelse le loro capi per acclamazione, e questi capi divennero, con
diversi titoli, i reggitori della comunità intiera anche in tempo di pace.
L’ingrandimento territoriale e demografico delle comunità e il moltiplicarsi
delle magistrature fecero però nascere presto la necessità di una disciplina
delle elezioni, sia nei riguardi della determinazione dei requisiti richiesti
per l’ammissione alla votazione, sia nei riguardi delle modalità della votazione
stessa. Esempi classici di queste regolamentazioni sono, in Grecia, la
legislazione attribuita Licurgo e quella solonica, e il Roma alla riforma
Serliana. Il consolidarsi del potere dei invincibili e l’esempio dell’oriente,
dove prevalsero sempre le forme di governo autocratica,fecero scadere le
elezioni nei paesi retti da governi di tipo monarchico. In quelli di divo
repubblicano La diffidenza verso l’autorità e gli eccessi dello spirito e
egualitario condussero assai spesso assunse a sostituireall’elezione
l’estrazione a sorte. Questo stato di cose perdurò, in massima, per tutto il
medioevo. Persino in Inghilterra, dove pure il Parlamento assurse sin dal
tredicesimo secolo a tante importanza, non si pensò che assai tardi a
disciplinare le elezioni. È rimasta famosa la motivazione dell’atto emanato
nell’ottavo anno di regno di Enrico VI (1429), dove si dice che le elezioni dei
cavalieri delle contee sono state fatte troppo spesso, negli ultimi tempi, da
una moltitudine di gente turbolenta, in massima parte priva di ogni consistenza
reale personale, e che tuttavia pretende d’essere equiparata, nel suffragio, i
cavalieri gentili uomini più degni della rispettiva contea. Né le cose andavano
diversamente nei borghi, dove regnavano, in questa materia, le più disparate
consuetudini. Col ricordato atto del 1429 e con successivo del 1432 il diritto
di partecipare alle elezioni fu ristretto ai liberi possidenti, che godessero
d’un reddito annuo di almeno 40 scellini. Altre leggi frammentarie provvidero a
stabilire qualche regola di procedura per il sindacato sulla validità dei voti
emessi, a reprimere le frodi, fissare il requisito della residenza
dell’eleggibilità.
È degno di nota, anche nelle colonie nordamericane
mancarono, durante quasi tutto il secolo diciassettesimo, regole precise, sia
riguardo alla composizione del corpo elettorale, sia riguardo alla procedura
delle elezioni. In alcune disposizioni si parla di freemen , in altre di
freeholders, in altre persino, genericamente, di inabhitants. Neppure gli uffici
da coprirsi mediante elezione erano sempre ben precisati.
La prima legislazione completa e organiche in materia
elettorale in forma nata in Francia, all’alba della grande rivoluzione.
Anteriormente si erano avute disposizioni frammentarie, in specie per le
elezioni degli Stati Generali del 1583 (elezioni dei deputati del Terzo Stato,
con suffragio a tre gradi), ma ogni elaborazione successiva di questi spunti
iniziali di una legislazione elettorale venne a mancare, non essendoci più
convocato gli Stati Generali dopo il 1614. Luigi 16 vini, con decreto del 5
ottobre 1788, l’assemblea dei notabili, per fissare le regole che avrebbero
presieduto all’elezione degli Stati Generali,da convocarsi nel maggio dell’anno
seguente. In sezioni separate l’assemblea deliberò sulle condizioni di
elettorato e di eleggibilità, sulla composizione degli Stati, sul numero dei
deputati del leggere sulle forme della convocazione. Le norme delle elezioni
pubblica del 27 aprile 1789, sanciscono il principio fondamentale, di tutti
cittadini devono partecipare all’elezione dei deputati.
In Italia la legge del 22 gennaio 1882 stregò modificazioni
radicali al regime elettorale del 1848 della legge del 20 novembre 1859, emanata
in virtù dei pieni poteri, aveva lasciato presso che inalterato, limitandosi ad
aggiungere diverse esenzioni dal requisito del censo, in ragione di speciale
capacità risultante dai titoli, e a equiparare al senso il pagamento di canoni
d’affitto variabili secondo le località. La legge del 1882 ammise invece
l’elettorato tutti cittadini italiani maggiorenni alfabeti che fossero in
possesso di uno dell’altro di questi due requisiti: aver superato l’esame del
corso elementare obbligatorio ( con esenzioni per diverse categorie di persone
fornite di titoli superiori di cultura, lo presi in considerazione dalla legge
per gli uffici coperti, della situazione sociale, o per benemerenze civili o
militari ), oppure corrispondere un anno ho creduto di Lit 19,80 ( con diverse
equiparazioni a favore degli affittuari e dei conduttori di fondi ). Questa
riforma fece salire il numero degli elettori da circa 628.000 a più di 2
milioni. Con legge 7 maggio 1882 le circoscrizioni furono del pari modificate
radicalmente, prendendo a base, in massima, le province, e si costituirono
collegi con due sino a cinque rappresentanti, adottando lo scrutinio di lista,
con modesta applicazione della rappresentanza delle minoranze. L’esperimento fu,
però poco felice, è con legge 5 maggio 1891 si ritornò allo scrutinio
uninominale.
Con la legge del 30 giugno 1912 il diritto di suffragio fu
concesso a tutti cittadini, all’età di trent’anni, senza alcuna condizione di
censo, né distruzione, comprendendo, quindi, anche gli analfabeti. È maggiorenni
detta inferiore ai trent’anni fu concesso, con condizioni di censo o di
prestazione del servizio militare, restando ferme le molteplici condizioni
preparate di cultura, di Stato sociale, di benemerenze civili e militari, già
enumerate nella legge precedente. Il corpo elettorale ne risultò, alla fine
dell’anno 1913, aumentato dalla cifra di circa 3.300.000 quella di circa
8.700.000, dei quali 2.500.000 circa analfabeti. Malauguratamente non si
provvide a rivedere il balzo del numero dei deputati per ogni provincia e la
corrispondenza circoscrizione dei collegi, come era vestito dalla disposizione
dell’articolo 46 della vecchia legge, di vederla dall’articolo 54 della nuova.
La revisione, che avrebbe dovuto farsi dopo la pubblicazione dei risultati di
ciascun censimento ufficiale, fu trascurata dal 1890 in poi, e ne derivò una
composizione distribuzione difetto si stima dei collegi, in seguito ai
considerevoli spostamenti demografici.
Subito dopo la guerra, con la legge del 16 dicembre 1918,
erano dichiarati elettori tutti cittadini maschi maggiorenni, inoltre,
prescindendo dal limite di età, coloro che avevano preso parte alle operazioni
di guerra. Pochi mesi dopo si procedeva a una radicale riforma del nostro
ordinamento elettorale, che sembrava suggerita da copiosi esempi dati
dall’estero. La legge del 15 agosto 1919 introdusse anche in Italia il sistema
proporzionale. Base dei collegi e le province, con riguardo, però, alla cifra
della popolazione, dovendosi le province meno popolose unire alle contigue, in
modo che ciascun collegio spettassero non meno di 10 rappresentanti.
Eccezionalmente si fece astrazione da questa regola nella prima applicazione
della legge, e si ebbero 32 collegi con un numero di rappresentanti che variava
dal cinque al nove, il 22 con un numero che variava da 10 a 20. Fa datare il
sistema più semplice di rappresentanza proporzionale, cioè la divisione
successiva della cifra elettorale di ciascuna lista per i numeri cardinali e la
distribuzione dei seggi secondo l’ordine di grandezza dei quozienti. Fu
consentito all’elettore di indicare la propria preferenza per uno o più ( sino a
quattro, secondo il numero dei rappresentanti del collegio ) dei candidati della
lista da lui prescelta, oppure, quando la lista stessa fosse incompleta , di
aggiungere nomi dei candidati compresi in altre liste. La somma dei voti
aggiunti riportati dei singoli candidati di ciascuna lista, divisa per il numero
dei rappresentanti del collegio, concorreva a costituire alla cifra elettorale
della lista stessa. I voti di preferenza i modi aggiunti raccolti da ciascun
candidato costituivano, sommati due volti del lista, alla cifra individuale, che
serviva per graduare i candidati appartenenti alla medesima lista.
L’assegnazione individuale dei seggi spettanti alla lista era fatto seguendo
questa graduatoria. Con l’annessione dei nuovi territori, in seguito alla
conclusione dei trattati di pace, le circoscrizioni furono rimaneggiatesi entro
sei collegi con un numero di rappresentanti da 17, e 23 con un numero da 10 a 28
(r. decreto 2 aprile 1921 ). Con l’avvento del governo fascista l’infausta
applicazione di questo sistema, che impediva qualsiasi continuità di indirizzo
politico legislativo, fu abbandonata. La legge del 18 novembre 1923 costituì il
regno intiero in collegio unico nazionale, ripartendolo, per determinati
effetti, in 15 circoscrizioni regionali, alle quali fu assegnato, in base alla
cifra della popolazione, numero dei deputati variante da 12 a 70, dei quali due
terzi assegnati preventivamente alla maggioranza, e un terzo riservato alle
minoranze. All’elezione si procedeva in questa guisa. Le liste dei candidati,
comprendenti non più di due terzi del numero delle presentanti assegnato a
ciascuna circoscrizione, si presentavano, munite di un proprio contrassegno,
l’ufficio centrale circoscrizionale ( corte d’appello locale ). Entro cinque
giorni i presentatori dovevano dichiarare all’ufficio centrale nazionale (Corte
d’appello di Roma) con quali liste di altre circoscrizioni, recante lo stesso
contrassegno, intendessero di riunificarsi. Volendo dare alla notte elettorale
un carattere nazionale, la legge escluse senz’altro dalla votazioni le liste che
non fossero presentate, con lo stesso contrassegno e con dichiarazione reciproca
di unificazione, in due circoscrizioni almeno. Compiuta la votazione, l’ufficio
centrale nazionale procedeva determinare la somma dei voti validi riportati
dalle singole liste unificate, in tutto il regno, le attribuiva due terzi dei
deputati a quella che aveva raccolto la maggioranza relativa dei voti e non meno
del 25% del totale generale. Si dichiaravano eletti, in ogni circoscrizione, i
candidati compresi in questa lista. Poi l’ufficio determinava alla somma dei
voti messi, in ciascuna circoscrizione, per le altre liste, e dividendo la bella
cifra dei vostri riserva delle minoranze ( un terzo dei deputati assegnati alla
circoscrizione ) ricavavano il numero di voti che dava diritto a un seggio, in
base a questo numero distribuiva tra le liste rimaste in minoranza il terzo dei
posti a essere riservati. Il principio del collegio unico nazionale non era
dunque applicata integralmente. Ciò avvenne da un ritorno di mera forma al
sistema dei collegi uninominali ( la legge del 15 febbraio 1925 che li ristabilì
non è d’applicazione ), quella fondamentale riforma legata la legge del 17
maggio 1928, fusa, con altre, il testo unico del 2 settembre.
Informazioni sull'attuale
sistema elettorale e sull' attuale
legge elettorale.
Elezioni amministrative
L’ordinamento delle istituzioni locali presenta
storicamente due tipi diversi: l’uno all’inglese, l’altro francese. Effetto di
evoluzione l’uno, di rivoluzione l’altro. La formatura si è storicamente
perfetta del sistema inglese consiste nell’amministrazione libera degli
interessi locali, affidata dal potere regio a una classe dirigente, sotto la
tutela dello Stato. Il sistema francese, col piede in Italia prima della riforma
fascista del podestà e del rettorato provinciale, in mancanza di una classe
politica cui affidare l’amministrazione locale attesi all’ordinamento di
rappresentanze, quel presunto criterio della capacità fornita dalle designazioni
dei suffragi popolari. Consigli comunali e provinciali -cioè i massimi organi
deliberativi dei credenti, comune e provincia - sorgevano così le elezioni
amministrative, mediante sistema degli stessi scrittori di scuola liberale
giudicavano “ non scevro di gravi inconvenienti ” e giustificavano con la
ragione suprema della necessità.
Le condizioni per essere elettore erano generali speciali.
Le prime si distinguevano in positive negative. Poi si diverte. L’età, la
cittadinanza, l’appartenenza al comune, e, per lungo tempo, il sesso. Negative:
il non trovarsi in istato di incapacità o indennità o per determinate condanne,
dovrà essere interdetto, inabilità, ammonito, soggetto alla vigilanza speciale a
carico della pubblica beneficenza. Circa le condizioni speciali, il sistema
italiano adottò, fino al 1912, il tipo del suffragio ristretto: per essere
elettore occorreva almeno una limitata capacità intellettuale da non provarci
con titoli di studio, il pagamento di un tributo, il saper leggere e scrivere.
La riforma del 1912 introdusse il suffragio universale, riconoscendo la capacità
elettorale tutti cittadini che avessero compiuto i trent’anni. I minori degli
anni 30, a maggiori del 21, la capacità elettorale derivava o dai titoli di
cultura e di onere, ma dall’aver prestato servizio militare e dal censo. Le
liste degli elettori venivano compilate da una commissione comunale di vedute da
una commissione provinciale, con procedimenti identica a quella stabilita per le
elezioni politiche. Erano permanenti. Potevano essere eletti consiglieri
comunali e provinciali e regionali tutti gli elettori iscritti, che non fosse
l’ineleggibilità o incompatibili a causa dell’ufficio ricoperto, converrà loro
particolare qualità, o per opposizione di interessi con l’ente.
Di regola, gli elettori di un comune concorrevano tutti
egualmente all’elezione di un consigliere. Era l’altra del sistema del voto
limitato per assicurare la rappresentanza alle minoranze. Le lezioni dei
consiglieri provinciali si facevano, invece, per mandamenti, nelle stesse epoche
e con le stesse forme delle elezioni comunali.
Si votava per sezioni, sotto la direzione, prima di uffici
provvisori, poi di uffici definitivi. Presieduti, con i provvisori, da
magistrali, gli uffici definitivi erano costituiti da quattro scrutatori, eletti
col sistema del voto limitato, e da un segretario. L’ufficio di ciascuna sezione
pronunciava in via provvisoria sulle difficoltà e gli incidenti insorti durante
le operazioni. Il presidente della sezione con l’adunanza dei presidenti delle
sezioni proclamavano elette consiglieri comunali coloro che avevano riportato il
maggior numero di voti. Analogamente la programmazione dei consiglieri
provinciali era fatta l’adunanza dei presidenti delle varie sezioni del
mandamento o dei mandamenti.
Contro le operazioni elettorali era ammesso l’esercizio
dell’azione popolare, dinnanzi ai Consigli comunali e provinciali in tre istanza
contro in seconda istanza, si ricorreva alla Giunta provinciale amministrativa
se si trattava di elezioni comunali; quindi in terzo istanza alla corte
d’appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, seconda della manovra
della controversia. Si trattava di elezioni provinciali non era consentito il
ricorso intermedia la Giunta provinciale amministrativa.
Informazioni sull' attuale
diritto di voto sancito dalla Costituzione Italiana.
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