Consiglio dei Ministri
Il
Consiglio dei Ministri nella Costituzione Italiana
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere
per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina
il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale
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