Camera Deputati,Camera Senatori
La
Camera dei Deputati e la Camera dei Senatori (Senato) nella Costituzione
Italiana
È senatore di diritto e a vita,
salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica
può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre
il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i
poteri delle precedenti.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno
non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di
un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata
di diritto anche l'altra.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non
sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto
per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita
dalla legge.
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